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IL PUNTO GIURIDICO – Convivenza pre-matrimoniale e corresponsione dell’assegno divorzile

Napoli, 23 Dicembre – Ai nostri tempi assistiamo, con cadenza frequente (e con non poco rammarico e disappunto da parte sia mia che di molti di Voi), al disfacimento post-nuptiam del vincolo coniugale (anche qualora il medesimo sia stato consacrato – e questo è molto triste e disdicevole – dinanzi o al sacerdote di Santa Romana Chiesa oppure al ministro del culto ammesso dallo Stato Italiano).

Esemplificando: Stato repubblicano italiano e Santa Romana Chiesa e culto ammessi non camminano di pari passo sotto tale aspetto legislativo e pratico-sociale.

Ciò premesso e proseguendo, va, tuttavia, sottolineato che i Giudici della Corte di Cassazione hanno, di recente, fatto un passo in avanti (con la sentenza a S. U. civili n. 35385 del 18-12-2023), affermando che risulta indispensabile valorizzare la convivenza ante-nuptiam, recante carattere di solidità e continuità, quale fase-ponte finalizzata al matrimonio (civile o concordatario che sia), ai fini dell’attribuzione e della quantificazione dell’assegno divorzile, ai sensi dell’art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, in quanto, in casi del genere, non si può negare che sia nascente un vero e proprio nucleo familiare stabile (per approfondimenti in fatto ed in diritto:https://www.diritto.it/convivenza-pre-matrimoniale-assegno divorzile/#:~:text=Le%20Sezioni%20Unite%20della%20Corte,di%20commisurazione%20dell’assegno%20divorzile).

Concludendo: I Giudici della Corte di Cassazione hanno siglato un vero e proprio principio di civiltà socio-matrimoniale, invitandoci ad affrontare, seriamente e costruttivamente, il rapporto di coppia (fidanzatale e poi coniugale) uomo-donna, con conseguente concreta attuazione degli articoli 3 e 29 Cost. e 143, 144 e147 c. c.

Si può, quindi, osservare che solo le temporanee convivenze finalizzate al matrimonio (civile o concordatario) possono e devono rilevare per il diritto, dovendosi, quindi, cestinare tutte le convivenze nate su rapporti di coppia occasionali e di connaturata breve durata, fatti sempre salvi i diritti della prole concepita e nata dentro o fuori il vincolo matrimoniale. Sposarsi e’ cosa seria e non si gioca da ragazzini nella coppia, altrimenti si verificano delle conseguenze pesanti come minimo, sul lato patrimoniale.

Ricordiamoci, sempre, che in un rapporto di coppia fidanzatale e coniugale tra uomo e donna vale la regola aurea:”Ovunque tu sarai, io sarò” (brocardo gius-romanistico di riferimento:”Ubi tu Gaius, ibi ego Gaia”).

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