Napoli, 23 Dicembre – Ai nostri tempi assistiamo, con cadenza frequente (e con non poco rammarico e disappunto da parte sia mia che di molti di Voi), al disfacimento post-nuptiam del vincolo coniugale (anche qualora il medesimo sia stato consacrato – e questo è molto triste e disdicevole – dinanzi o al sacerdote di Santa Romana Chiesa oppure al ministro del culto ammesso dallo Stato Italiano).
Esemplificando: Stato repubblicano italiano e Santa Romana Chiesa e culto ammessi non camminano di pari passo sotto tale aspetto legislativo e pratico-sociale.
Ciò premesso e proseguendo, va, tuttavia, sottolineato che i Giudici della Corte di Cassazione hanno, di recente, fatto un passo in avanti (con la sentenza a S. U. civili n. 35385 del 18-12-2023), affermando che risulta indispensabile valorizzare la convivenza ante-nuptiam, recante carattere di solidità e continuità, quale fase-ponte finalizzata al matrimonio (civile o concordatario che sia), ai fini dell’attribuzione e della quantificazione dell’assegno divorzile, ai sensi dell’art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, in quanto, in casi del genere, non si può negare che sia nascente un vero e proprio nucleo familiare stabile (per approfondimenti in fatto ed in diritto:https://www.diritto.it/convivenza-pre-matrimoniale-assegno divorzile/#:~:text=Le%20Sezioni%20Unite%20della%20Corte,di%20commisurazione%20dell’assegno%20divorzile).
Concludendo: I Giudici della Corte di Cassazione hanno siglato un vero e proprio principio di civiltà socio-matrimoniale, invitandoci ad affrontare, seriamente e costruttivamente, il rapporto di coppia (fidanzatale e poi coniugale) uomo-donna, con conseguente concreta attuazione degli articoli 3 e 29 Cost. e 143, 144 e147 c. c.
Si può, quindi, osservare che solo le temporanee convivenze finalizzate al matrimonio (civile o concordatario) possono e devono rilevare per il diritto, dovendosi, quindi, cestinare tutte le convivenze nate su rapporti di coppia occasionali e di connaturata breve durata, fatti sempre salvi i diritti della prole concepita e nata dentro o fuori il vincolo matrimoniale. Sposarsi e’ cosa seria e non si gioca da ragazzini nella coppia, altrimenti si verificano delle conseguenze pesanti come minimo, sul lato patrimoniale.
Ricordiamoci, sempre, che in un rapporto di coppia fidanzatale e coniugale tra uomo e donna vale la regola aurea:”Ovunque tu sarai, io sarò” (brocardo gius-romanistico di riferimento:”Ubi tu Gaius, ibi ego Gaia”).
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Appassionato di tematiche giuridiche di Diritto e Procedura Civile e Penale e di Diritto di Famiglia, scrive Manuali Giuridici per le Edizioni Ex Libris (Collana ”Lectio Iuris”) fondata in virtù dell’appassionata dedizione allo studio giuridico suindicato. Gli piace comunicare con il pubblico, miscelando, nell’attività di redazione di articoli giornalistici, il linguaggio tecnico-giuridico con quello piu’ vicino ad ogni classe sociale.