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Cosa si puo’ fare e cosa no quando si e’ agli arresti domiciliari?

  1. In cosa consistono gli arresti domiciliari?

Napoli, 19 Ottobre – Quella degli arresti domiciliari è una misura cautelare personale, coercitiva e custodiale, prevista e disciplinata ai sensi e per gli effetti dell’articolo 284 c.p.c., come tale applicabile in presenza di gravi indizi di colpevolezza e di una o più delle esigenze cautelari previste dal codice di rito. 

In quanto misura custodiale, sebbene meno afflittiva rispetto a quella della detenzione in carcere, comporta, comunque, per l’imputato (ossia il soggetto nei confronti del quale è stata promossa l’azione penale) una situazione di custodia.

Da ciò dipendono alcune conseguenze, tra le quali si ricordano specificatamente:

  • una conseguenza negativa, consistente nel fatto che risulta, anche nei confronti del soggetto che sia assoggettato a tale misura, configurabile il delitto di evasione;
  • una conseguenza positiva, rappresentata dal fatto che il periodo di tempo trascorso agli arresti domiciliari sarà, in ogni caso, computato come esecuzione della pena detentiva, nel caso in cui quest’ultima dovesse essere eseguita in seguito alla pronuncia di una sentenza di condanna.

Nel dettaglio, con la misura degli arresti domiciliari il giudice impone all’imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo di cura o di assistenza, salvo che si tratti di immobile abusivamente occupato.

A tale misura possono essere aggiunti alcuni limiti alla facoltà del soggetto che vi è sottoposto di comunicare con persone diverse ed ultronee rispetto a quelle che con lui coabitino.

In alcuni casi, invece, è possibile che il giudice che dispone la misura attenui, invero, il rigore della stessa, magari, a titolo meramente esemplificativo, quando venga autorizzato a recarsi al lavoro, considerato che non potrebbe altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero qualora versi in una situazione di assoluta indigenza.

Inoltre, il magistrato procedente deve specificatamente indicare il luogo in cui dovranno essere scontati gli arresti domiciliari in modo che siano sempre assicurate le prioritarie esigenze di tutela della persona offesa dal reato, laddove la vicinanza di quest’ultima potrebbe agevolare l’indagato/imputato nell’intento di reiterare il reato o, addirittura, compiere delitti più gravi.

Fatta questa breve premessa, vedremo nei paragrafi seguenti cosa in concreto possa o non possa fare il soggetto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

  1. Cosa puoi fare quando sei agli arresti domiciliari?

Orbene, in verità, ci sono diversi casi in cui è concessa la possibilità al soggetto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari di allontanarsi dal luogo in cui la misura deve essere eseguita, il tutto pur sempre a seguito di ottenimento di apposito permesso rilasciato dall’autorità giudiziaria competente, alla quale deve essere di volta in volta presentata richiesta di autorizzazione.

Ciò può accadere qualora il soggetto sottoposto alla misura custodiale debba:

– recarsi a fare la spesa;

– andare in farmacia ad acquistare medicinali;

– andare da un medico al fine di sottoporsi ad una visita o da uno specialista per sottoporsi a terapie odontoiatriche;

– se si tratti di persona che soffra di dipendenza da sostanze alcoliche o stupefacenti, recarsi presso una comunità allo scopo di sottoporsi ad apposita terapia di recupero;

– accompagnare la prole a scuola, ove la struttura amministrativa locale non abbia predisposto soluzioni alternative idonee allo scopo (si pensi all’organizzazione di mezzi pubblici ci trasporto persone) ovvero non vi siano altre persone che possano, in alternativa, occuparsene;

– allontanarsi al fine di soddisfare indispensabili esigenze di vita, nozione per la delineazione della quale è necessario rifarsi a quanto disposto dall’articolo 284 del codice di procedura penale (atto a ricomprendevi: il soddisfacimento di esigenze di ordine religioso qualora l’imputato sia credente e voglia recarsi nel luogo di culto; il mantenimento delle minime funzioni familiari e sociali; lo svolgimento di funzioni genitoriali, specie nel caso di genitori separati con prole affidata all’ex coniuge e con il soggetto imputato al quale sia stato concesso il diritto di visita, ecc.).

  1. Cosa non puoi fare quando sei agli arresti domiciliari?

Dal momento che il soggetto imputato se lasciato libero potrebbe inquinare le prove, tentare di allontanarsi e darsi alla fuga ovvero, ancora, reiterare il reato o commetterne altri e diversi, tendenzialmente la legge impone una serie di divieti cui va incontro il soggetto nei riguardi del quale sia stata disposta la misura degli arresti domiciliari.

Tra essi si rammentano sostanzialmente:

  • il divieto di allontanarsi dall’abitazione o dal diverso luogo presso il quale è stato previsto che debba essere espiata la pena sulla base di quanto disposto dal giudice con decreto. Occorre che il soggetto si muova solo entro il perimetro del luogo destinato allo sconto della pena, che di norma si identifica nella casa in senso stretto;
  • il divieto di ricevere visite: nessuno è ammesso nell’abitazione a fare visite a colui che è sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, potendo quest’ultimo avere contatti solo con i familiari con lui residenti e con il suo avvocato. La ratio del divieto risiede nell’interesse ad evitare che l’imputato prenda contatti con persone che potrebbero aiutarlo ad inquinare le prove, mettere in atto comportamenti volti a commettere ulteriori attività illecite ovvero aiutarlo a vendicarsi di persone che lo abbiano denunciato alle autorità (il tutto salvo i casi peculiari già esaminati nel paragrafo precedente);
  • il divieto di comunicare con l’esterno, il cui fine ultimo è quello di non vanificare la ratio sottesa al divieto analizzato nel punto precedente, irrimediabilmente compromessa qualora chi non può ricevere visite possa, comunque, avere contatti mediante il ricorso con altri mezzi. Affinché la misura cautelare possa essere pienamente efficace, infatti, è necessario che il soggetto sia completamente isolato. Ne consegue che all’imputato agli arresti domiciliari è impedito il ricorso a qualsiasi tipo di comunicazione a distanza (anche inteso in senso lato), come il telefono, il cellulare, la ricezione e l’invio di sms, mms, messaggi WhatsApp, nonché più semplicemente il citofono di casa;
  • il divieto di utilizzare social network e internet, in quanto, anch’essi, consentirebbero di prendere contatti rischiosi al pari di quelli previsti nei due punti precedenti. Discusso è tra l’altro il profilo inerente alla possibilità che il soggetto agli arresti possa contattare il proprio avvocato online. Se da un lato la possibilità sembrerebbe compatibile con l’esigenza di garantire pienamente il diritto di difesa previsto dall’art. 24 Cost., dall’altro si potrebbe correre il rischio che si trovino in ascolto, anche solo perché nei pressi, persone diverse ed ultronee che potrebbero mettere a rischio il perseguimento della finalità della normativa.
  1. Conclusioni.

Il rispetto delle regole previste dalla legge e, in specie, dei divieti imposto risulta essere fondamentale, in quanto l’eventuale violazione delle stesse potrebbe comportare la revoca del provvedimento con il quale è stato disposta la misura degli arresti domiciliari e la sua modifica con quella più severa della detenzione in carcere (salva sempre la possibilità di vedersi addebitare anche il reato di evasione).

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