Napoli, 17 Dicembre – Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 9173/2025, ha dichiarato illegittimo il licenziamento per giusta causa (destituzione) irrogato da EAV Ente Autonomo Volturno s.r.l. nei confronti di un proprio operaio, disponendo la sua reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno.
L’operaio era stato licenziato il 6 dicembre 2024 per giusta causa a seguito di una contestazione disciplinare relativa all’uso improprio e reiterato del badge aziendale (timbratura del proprio badge da parte di colleghi e timbratura del badge altrui da parte sua) in più giornate di giugno 2024.
Il Giudice del Lavoro ha ritenuto che l’uso improprio e reiterato del badge aziendale, pur costituendo una violazione delle disposizioni di servizio, non integrasse una “giusta causa” di licenziamento (destituzione) con questa motivazione: la condotta era, invece, sussumibile nelle mancanze meno gravi, punibili con sanzioni conservative (multa o sospensione) previste dal Regolamento (R.D. 148/1931), come la mancanza di diligenza o l’inosservanza delle disposizioni di servizio. Di conseguenza, è stata applicata la tutela reale attenuata prevista dall’art. 18, comma 4, L. 300/70, che impone la “reintegrazione” del lavoratore.
EAV proporrà appello. L’azienda prende atto della decisione del Tribunale di Napoli ma esprime forte “sorpresa e disorientamento” di fronte all’interpretazione fornita. Riteniamo che la sentenza, nel ricondurre la reiterata e plurima violazione degli obblighi aziendali in materia di marcatura a una mera mancanza sanzionabile con misura conservativa, abbia di fatto indebolito la capacità dell’azienda di esercitare il proprio potere disciplinare. “se far timbrare il proprio badge da un collega, o scambiarsi il cartellino, non una volta ma più volte, non rappresenta una lesione del vincolo fiduciario tale da determinare il licenziamento”, osserva il Presidente di EAV Umberto De Gregorio, “come può un’azienda chiedere ai propri dipendenti il rispetto delle regole? Controllare che si resti sul posto di lavoro? Cosi si determina il caos”.
“L’orientamento del Tribunale”, ha affermato il Prof. Avv. Marcello D’Aponte, che ha assistito la Società della Regione, “appare in netto contrasto con la giurisprudenza di legittimità più recente, in quanto la Corte di Cassazione, II Sez. Penale, con Sent. n. 1999 del 17 gennaio 2024, ha affermato che la falsa attestazione del pubblico dipendente circa la presenza in ufficio integra, in determinate condizioni, il **reato di truffa aggravata** e ancora, la Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con Sent. n. 28248 del 4 novembre 2024, ha invece stabilito che il comportamento di un dipendente consistente nell’affidare il proprio badge aziendale a un collega… costituisce una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede che giustifica il licenziamento per giusta causa”.
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