Napoli, 1 Agosto – La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli con sentenza nr. 12537/2026 del 28 luglio 2026 ha accolto il ricorso di un contribuente – difeso dall’Avv. Raffaele Di Gioia, del Foro di Nola – dichiarando definitivamente illegittima l’attività di gestione, accertamento e riscossione della SO.GE.R.T. S.p.A. svolta nell’anno 2026 in nome e per conto del Comune di Palma Campania, nonostante la scadenza dell’originario contratto alla data del 05/12/2025.

Secondo il Giudice Tributario di Napoli la Società SO.GE.R.T. S.p.A., dopo la scadenza del contratto, ha continuato ad operare in carenza della necessaria potestà impositiva, in assenza, quindi, di una nuova gara pubblica, di una clausola di ultrattività o proroga tecnica legittima.

La sentenza emessa dal Giudice monocratico, dott. Emilio Prisco, ha altresì fatto riferimento alla consolidata giurisprudenza amministrativa e alle linee guida dell’ANAC, chiarendo che le proroghe contrattuali sono legittime solo se previste sin dall’origine, e comunque per periodi strettamente limitati; una proroga non formalizzata secondo le norme equivale a un affidamento senza gara, quindi illegittimo; la cosiddetta “proroga tecnica” può valere solo in casi eccezionali, quando l’Amministrazione ha già avviato una nuova gara, cosa che nel caso in esame non è avvenuta.

La diretta conseguenza è l’illegittimità di tutti gli atti (avvisi di accertamento esecutivi, ingiunzioni di pagamento, pignoramenti presso terzi, fermi amministrativi ed ipoteche) emessi e notificati ai contribuenti dal 06/12/2025 in poi.

A chiarire la vicenda è l’Avv. Raffaele Di Gioia, Presidente della Camera degli Avvocati Tributaristi di Nola, difensore di fiducia del contribuente che ha ottenuto la citata pronuncia di merito, il quale evidenzia che la delicatezza della questione tributaria – capace di estendersi e riguardare anche altri Comuni – può assumere anche rilevanza penale laddove si considera che la SO.GE.R.T. S.p.A., nonostante non fosse più legittimata a procedere alla riscossione dei tributi locali per conto dell’Ente comunale di Palma Campania, ha continuato ad esercitare arbitrariamente la funzione di Agente della riscossione emettendo diversi atti di riscossione coattiva a danno dei contribuenti e delle Società locali (tra cui ipoteche, fermi amministrativi ed atti di pignoramento dei conti correnti) dopo aver avuto accesso, senza titolo – quindi, abusivamente – ai dati sensibili contenuti nell’Anagrafe Tributaria, in violazione di norme imperative che travalicano il mero illecito amministrativo o civile.

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