Napoli, 12 Ottobre – Vi sono professioni che si scelgono per convenienza e ed altre che si scelgono per vocazione. Quella forense appartiene di certo alla seconda categoria, dacché nessuno decide di dedicare anni della propria vita allo studio del diritto, alla pratica forense, all’incertezza economica e alla responsabilità di difendere diritti e libertà soltanto per un tornaconto personale. In altre parole, si diventa avvocati perché si crede nella Giustizia, nel valore della parola e, soprattutto, nel ruolo sociale della difesa.
Ciò nondimeno, negli ultimi decenni, qualcosa si è incrinato. La crisi strutturale dell’avvocatura italiana non è più una percezione soggettiva, ma una realtà sotto gli occhi di tutti. Il numero degli iscritti agli albi è cresciuto ben oltre la capacità del mercato di assorbirli; la concorrenza si è fatta feroce; i compensi si sono progressivamente ridotti; il patrocinio a spese dello Stato continua ad essere retribuito con ritardi incompatibili con le esigenze di chi vive del proprio lavoro.
In questo contesto, migliaia di giovani professionisti si affacciano ogni anno alla professione con entusiasmo e speranza, salvo poi scontrarsi con una realtà assai diversa da quella immaginata durante gli studi universitari. La figura romantica dell’avvocato indipendente, padrone del proprio destino professionale, lascia spesso il posto a quella del collaboratore di studio, costretto a lavorare per anni senza adeguate tutele economiche e previdenziali.
È forse questo a rendere ancor più profonda la crisi tuttora in atto. Troppo spesso l’avvocato più anziano, anziché svolgere il ruolo di maestro e formatore, si trasforma in un beneficiario privilegiato del lavoro altrui. Giovani professionisti redigono atti, partecipano alle udienze, gestiscono clienti e scadenze, pur percependo compensi irrisori rispetto al valore effettivo dell’attività svolta.
Si tratta di una situazione che molti conoscono, ma che pochi hanno il coraggio di denunciare apertamente, considerata la mancanza di tutele. Per diversi lustri, il sistema ha prosperato su una sorta di zona grigia giuridica: collaboratori formalmente autonomi ma sostanzialmente inseriti in modo stabile ed esclusivo nell’organizzazione dello studio; professionisti privi di una reale autonomia economica; rapporti di lavoro che, nella sostanza, ricordano assai più la subordinazione che l’esercizio di una professione indipendente.
Proprio per affrontare tali criticità, il legislatore ha tentato negli ultimi anni di introdurre forme di tutela per gli avvocati collaboratori. Tuttavia, la disciplina della cosiddetta monocommittenza si è rivelata, sotto molti aspetti, una riforma timida e insufficiente.
Il professionista che lavora prevalentemente per un unico studio – rappresentato dal sciur padrùn di turno, osannato in ogni dove, ma che fa una pezza i collaboratori – continua, infatti, a rimanere sospeso in una sorta di terra di nessuno normativa: non gode delle garanzie del lavoratore subordinato e, allo stesso tempo, raramente possiede la reale autonomia economica di cui anche il libero professionista dovrebbe godere. In altri termini, si riconosce l’esistenza del problema senza affrontarne le cause. Si continua a parlare di autonomia professionale anche quando questa autonomia esiste soltanto sulla carta.
La conseguenza è evidente: il rischio economico dell’attività viene trasferito integralmente sul collaboratore, mentre l’organizzazione e il potere di direzione rimangono frequentemente nelle mani del titolare dello studio, che s’arroga sovente il diritto (beninteso, non riconosciutogli da alcuna disposizione) d’imporre determinati orari e/o condizioni di lavoro. Prassi decisamente inaccettabile, oltreché illecita!
Ma il profilo più controverso riguarda forse un’altra anomalia del sistema. L’ordinamento forense ammette infatti la figura dell’avvocato dipendente delle Pubbliche Amministrazioni, riconoscendogli pienamente il doppio status di lavoratore subordinato e professionista iscritto all’Ordine Forense.
Tali avvocati, che il Legislatore denomina “speciali”, possono svolgere le proprie funzioni nell’ambito di un rapporto di dipendenza gerarchica, senza che ciò venga considerato incompatibile con la dignità e l’indipendenza della professione (concetti alquanto vaghi, oggigiorno abbondantemente superati nella prassi forense).
Al contrario, quando un professionista presta in via esclusiva o quasi esclusiva la propria attività all’interno dello studio di un collega, la subordinazione viene esclusa quasi per definizione. È una distinzione che solleva interrogativi profondi. Se l’esercizio dell’avvocatura può convivere con l’istituto della subordinazione in caso di datore di lavoro pubblico, per quale ragione la medesima compatibilità non dovrebbe essere riconosciuta in ipotesi analoghe nel settore privato?
La differenza di disciplina rischia di entrare in tensione con il principio di eguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione. Situazioni sostanzialmente simili vengono trattate in modo differente senza che emergano sempre ragioni oggettive e sufficientemente persuasive.
Il risultato è un sistema che finisce per produrre avvocati di serie A e avvocati di serie B: da un lato il professionista dipendente pubblico, che beneficia delle tutele proprie del lavoro subordinato; dall’altro il collaboratore di studio, spesso privo di analoghe garanzie pur operando in condizioni che, nella sostanza, possono presentare significative analogie. Naturalmente, nessuna riforma potrà restituire dignità all’avvocatura se non verrà prima recuperata una consapevolezza culturale del ruolo sociale dell’avvocato.
L’avvocatura non è un’impresa commerciale qualunque. Essa costituisce uno dei pilastri dello Stato di diritto. Dove il cittadino può ancora opporsi all’arbitrio del potere, lì vi è un avvocato. Dove un lavoratore difende il proprio posto di lavoro, un imputato il proprio diritto di difesa, una famiglia i propri interessi più intimi, vi è un avvocato.
Ed è forse proprio questa consapevolezza che rende ancora più amara la crisi attuale. Molti professionisti, soprattutto tra i più giovani, hanno abbandonato il Foro non per mancanza di passione, ma per necessità. Hanno scelto altre strade, spesso all’interno delle pubbliche amministrazioni, non perché avessero smesso di amare l’avvocatura, ma perché l’avvocatura, così come oggi organizzata, non era più in grado di garantire loro un futuro.
Eppure, un siffatto contesto non ha determinato il venir meno dell’amore per questa nobile professione: tale sentimento rimane, benvero, semprte vivo nei ricordi delle prime udienze, nello studio dei fascicoli fino a tarda notte, nella soddisfazione di una sentenza favorevole, nell’idea, forse antica ma mai superata, che il diritto possa ancora rappresentare uno strumento di civiltà.
Per questo motivo la crisi dell’avvocatura non riguarda soltanto gli avvocati, bensì la qualità della democrazia; perché, quando una professione necessaria alla tutela dei diritti diventa economicamente insostenibile per chi la esercita, non si impoverisce soltanto una categoria: si impoverisce l’intera società.
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