Napoli, 24 Gennaio – “La Giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge” recita l’articolo 101 della Carta Costituzionale della Repubblica Italiana. Tale disposizione costituzionale sta calamitando, in questi giorni, l’attenzione sia degli ascoltatori dei vari tg sulle varie reti televisive che a quella dei vari operatori del diritto (dove, per questi ultimi, intendo gli Avvocati, i Praticanti Avvocati; i Magistrati Ordinari (anche in tirocinio), nonché i giuristi ”in pectore”, ossia gli studenti e le studentesse ed i laureandi in Giurisprudenza che rappresentano, a mio modesto parere, le nuove e feconde speranze presenti e future di un una società fondata sui diritti e sui doveri attuati e vissuti).

Perché sta accadendo questo? E’ molto semplice: alla Camera dei Deputati è stato approvato il ddl costituzionale sulla riforma della giustizia che sancisce la separazione della carriere tra Giudici e Pm. Ciò che implica? All’inizio della carriera, ogni candidato-vincitore del Concorso in Magistratura Ordinaria, dovrà decidere se ricoprire la funzione requirente o giudicante: ciò pone fine ai cd. ”valzer delle toghe”, ponendo, nelle intenzioni connotanti il ddl in oggetto, fine alla fungibilità delle funzioni giudiziarie, quale situazione che, oggettivamente, finisce, il più delle volte, per alimentare il più pomposo ”carrierismo giudiziario”, distogliendo il ”giudice naturale precostituito per legge” (art. 25, primo comma, Cost.) dal sereno e proficuo svolgimento dell’attività giudiziaria nel nome e nell’interesse esclusivo del popolo italiano.

La funzione giudiziaria è attività di alta amministrazione a tutela dei cittadini, che può e deve essere scevra da ogni ambizione tesa ad rincorrere, prevalentemente, onori ed avanzamenti di carriera, visto e considerato che, con l’attuale sistema giudiziario vigente, viene, quasi sempre compromessa, la terzietà ed imparzialità del giudice (art. 111, secondo comma, primo capoverso, Cost.), nel processo penale, con riguardo alla colpevolezza dell’imputato od alla fondatezza dell’istanza del soggetto passivo (vittima) del reato, con conseguente annullamento del meccanismo dell’astensione (art. 36 c.p.p.) e della ricusazione (art. da 37 a 44 c.p.p.), quali sentinelle del ”giusto processo” in sede penale.

Sulla scia di tali argomentazioni, ne deriva che, col ddl in cammino verso il Senato, s’intende restituire al P.M la concreta funzione di ”vigilante sul corretto andamento processuale-penale”, evitando, così, che possa trasformarsi in un dominus dell’intera vicenda processuale-penale, esercente influenza determinate sulla decisione del Giudicante, lasciato, finalmente, realmente libero di giudicare, senza pressanti condizionamenti.

L’imparzialità e la terzietà dei Giudici e dei P.M. ritornano, così, a costituire i pilastri dell’assetto processuale- penale, nel solco della Costituzione della Repubblica Italiana, arginando, significativamente (anche se non eliminando, ancora, del tutto), la possibilità di favoritismi giudiziari ampiamente intesi.

Tale soluzione deve, perciò, costituire motivo di soddisfazione anche per gli Avvocati (ed i Praticanti Avvocati), che reputano la tutela e l’esercizio ordinato e giusto delle vicende giudiziarie, un dovere personale, morale, lavorativo e sociale inderogabile.

La deontologia (fondata, inevitabilmente, sull’etica), è sempre il tassello fondamentale sia nell’esercizio della Professione Forense che in quello dell’attività giudiziaria. Per tutti questi motivi, ci s deve augurare che la Riforma relativa alla separazione delle carriere tra Giudici e P.M venga, alla fine, approvata pure al Senato e diventi legge. In quel caso …DURA LEX SED LEX!!!

Va, del resto, evidenziato, che i Giudici sono tenuti non solo a sottostare, ma anche ad applicare la legge, in quanto sono cittadini della Repubblica Italiana e si distinguono da Noi, uomini e donne comuni, solo per l’alta funzione di amministrazione della Giustizia che svolgono.

Non sono e non possono ergersi a Legislatori, pure meritando il massimo rispetto come uomini e donne e per il loro lavoro molto faticoso ed indispensabile. Volendo fare un paragone col diritto romano ”sempreverde”, tanto per citare uno tra i più semplici esempi possibili…,.non è forse esistito il ”praetor urbanus” ed il ”praetor peregrinus”? Ciò dimostra, a livello embrionale (ma non tanto, in fin dei conti), che il principio della separazione delle carriere giudiziarie, era già ben noto ai più illustri giureconsulti romani.

Il nostro diritto attuale è figlio legittimo del diritto romano. Ciò dice tutto. Mi venga consentita, alla fine, una breve, ma, oso dire, lungimirante osservazione: non è insensato ipotizzare che, all’interno di questo circuito legislativo-riformistico, venga, durante il percorso, inserita una nuova tipologia concorsuale per l’accesso alla Magistratura Ordinaria, ossia: un Concorso per diventare P.M. ed un altro per diventare Giudicante e magari con possibilità di sostenere tali tipologie di Concorsi Giudiziari senza un limite di tentativi (quattro quelli previsti nella tipologia per l’attuale Concorso per accedere alla Magistratura Ordinaria)…probabilmente questo è stato intuito da tanti P.M e Giudicanti e toglie loro il sonno? Ben venga anche questa ipotetica ulteriore innovazione (che non reputo, sul piano logico, tanto ipotetica e dico…avanti tutta!).

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Giulio La Barbiera
Iscritto nell’Albo Ordinario del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, dirige il Suo Studio Legale sito in Via Tiberio n. 75 C.A.P. 80124 Fuorigrotta (Na). Appassionato di tematiche giuridiche di Diritto e Procedura Civile e Penale e di Diritto di Famiglia, scrive Manuali Giuridici per le Edizioni Ex Libris (Collana ”Lectio Iuris”) fondata in virtù dell’appassionata dedizione allo studio giuridico suindicato. Gli piace comunicare con il pubblico, miscelando, nell’attività di redazione di articoli giornalistici, il linguaggio tecnico-giuridico con quello piu’ vicino ad ogni classe sociale.