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Green Pass, Draghi firma Dpcm linee guida Pubblica Amministrazione

Roma, 12 Ottobre – Dal 15 ottobre sarà obbligatorio il Green Pass sui luoghi di lavoro. Occorrerà quindi mostrare di esserne in possesso e per facilitare il flusso di entrata e uscita. Senza certificato i lavoratori dovranno essere allontanati. Ogni giorno di mancato servizio è considerato assenza ingiustificata, in nessun caso è previsto il licenziamento. Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, su proposta del Ministro della pubblica amministrazione, Renato Brunetta, e del Ministro della salute, Roberto Speranza, ha adottato con Dpcm le linee guida relative all’obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale delle pubbliche amministrazioni, a partire dal prossimo 15 ottobre.

Nella Pubblica Amministrazione niente contributi e ferie per chi è assente per  mancata presentazione del Green pass. “Con le linee guida sul Green pass, adottate oggi dal presidente Draghi con Dpcm, e con il mio decreto sul rientro in presenza, si completa la cornice per garantire dal 15 ottobre il ritorno della Pubblica amministrazione alla sua piena operatività, a partire dagli sportelli e dal back office”. Lo sottolinea il ministro della P.A. Renato Brunetta. Il Governo nel Dpcm prevede l’utilizzo di un pacchetto di sviluppo per applicazioni, rilasciato dal Ministero della Salute con licenza open source, che consente di integrare nei sistemi di controllo degli accessi, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, le funzionalità di verifica della Certificazione verde Covid-19, mediante la lettura del QR code. 

“I soggetti sprovvisti di certificazione verde dovranno essere allontanati dal posto di lavoro. Ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative. In nessun caso l’assenza della certificazione verde comporta il licenziamento”. 

I controlli del datore di lavoro affinché i propri dipendenti arrivino ai tornelli o all’ingresso degli uffici muniti di Green pass, che è obbligatorio a partire dal 15 ottobre, possono avvenire in anticipo ma non prima di 48 ore. Tale limite è stato posto “per far fronte a specifiche esigenze di natura organizzativa, come ad esempio quelle derivanti da attività lavorative svolte in base a turnazioni, o connesse all’erogazione di servizi essenziali”. 

L’operazione di verifica di possesso del Green Pass avverrà tramite inserimento, da parte dell’operatore del numero di pubblica utilità del Ministero della salute, del codice fiscale e delle ultime otto cifre della tessera sanitaria dell’interessato e della tipologia e data dell’evento sanitario che ha generato il certificato. “Nella verifica del Green pass, il ministero della Salute “rende disponibili ai datori di lavoro specifiche funzionalità” affinché tale operazione diventi “quotidiana e automatizzata”. In pratica, verrà garantita l’informazione solo riguardo al “possesso” del certificato “in corso di validità”. Non si conosceranno “ulteriori informazioni”. 

“Nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid-19 da parte della piattaforma nazionale Dgc, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano” una delle condizioni per il rilascio della certificazione verde (vaccinazione, avvenuta guarigione o effettuazione del tampone)”. 

Per “assicurare efficace ed efficiente” verifica del Green pass nei luoghi di lavoro pubblici e privati, il ministero della Salute “rende disponibili ai datori di lavoro specifiche funzionalità” per una verifica “quotidiana e automatizzata” rivelando solo il “possesso” di un certificato “in corso di validità” e non “ulteriori informazioni”. Si prevede l’uso “di un pacchetto di sviluppo per applicazioni, rilasciato dal ministero della Salute con licenza open source”, che si può “integrare nei sistemi di controllo degli accessi,inclusi quelli di rilevazione delle presenze”

Il Green pass il QR  code possono essere utilizzati dal datore di lavoro solo ed  esclusivamente per verificare che il dipendente, a partire dal 15  ottobre, sia in regola per accedere al posto di lavoro, ovvero  provvisto di passaporto vaccinale. Infatti, “è fatto esplicito divieto di conservare il codice a barre bidimensionale (QR code) delle  Certificazioni verdi COVID-19 sottoposte a verifica, nonché di  estrarre, consultare, registrare o comunque trattare per finalità  ulteriori rispetto a quelle previste” dalla legge “in esito ai  controlli”.  L’ultimo Dpcm,  ‘copre’ anche gli italiani che si sono sottoposti a  vaccinazione all’estero, a lungo rimasti in un ‘limbo’ normativo.  

Nel caso in cui, con l’entrata in vigore dell’obbligo di Green pass, “dovesse emergere una interruzione di servizio essenziale, il Sindaco o il datore di lavoro, per le altre amministrazioni, potrà attivare, in via d’urgenza, convenzioni tra enti senza particolari formalità”. Lo si legge nelle linee guida di Funzione pubblica e Ministero della salute sul personale della P.A, in cui si dispone inoltre che “agli stessi fini potrà essere adottata ogni misura di riorganizzazione interna, come mobilità tra uffici o aree diverse, idonea a fronteggiare l’eventuale impossibilità di poter impiegare personale perché sprovvisto di green pass”.

Per le giornate di assenza ingiustificata, dovute alla mancata presentazione del Green pass, “al lavoratore non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, incluse tutte le componenti della retribuzione, anche di natura previdenziale, previste per la giornata lavorativa non prestata”. Lo si legge nelle linee guida sull’obbligo per la pubblica amministrazione. “I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio”.  

“Non  sono consentite deroghe” all’obbligo di green pass per il personale della P.A., fatta eccezione “per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale”. E pertanto “non è consentito in alcun modo”, in quanto “elusivo “dell’obbligo, “individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso di tale certificazione” o dell’impossibilità di esibirla. E’ quanto prevede il Dpcm con le linee guida relative all’obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale delle pubbliche amministrazioni, a partire dal prossimo 15 ottobre. 

Il datore di lavoro sarà libero di organizzare il controllo del Green pass che potrà avvenire “all’accesso, evitando ritardi e code durante le procedure di ingresso, o successivamente, a tappeto o su un campione quotidianamente non inferiore al 20% del personale in servizio,assicurando la rotazione e quindi il controllo di tutto il personale”. E’ quanto spiegano fonti di governo in relazione al Dpcm con le linee guida per i controlli nella Pubblica amministrazione. Per le verifiche si potrà usare anche la app gratuita Verifica C-19. 

Il Dpcm sul green pass nella pubblica amministrazione firmato oggi dal premier Mario Draghi prevede una maggiore flessibilità negli orari di ingresso e di uscita. Ogni amministrazione, anche al fine di non concentrare un numero eccessivo di personale sulle mansioni di verifica della certificazione verde, dovrà provvedere ad ampliare le fasce di ingresso e di uscita dalle sedi di lavoro del personale alle proprie dipendenze. Sarà quindi consentito il raggiungimento delle sedi di lavoro stesse e l’inizio dell’attività lavorativa in un più ampio arco temporale. 

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