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Covid-19, prime indicazioni del Ministero dell’Interno su norme circolazione stradale

Napoli, 25 Marzo – Oggi il Ministero dell’Interno ha fornito le prime indicazioni operative per l’uniforme applicazione delle norme riguardanti la circolazione stradale, ai sensi del Decreto Legge 17.03.2020 n°18 recante “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Codiv-19”.  

Il Direttore Generale Forgione, precisa che la norma contiene, tra le altre, alcune disposizioni attinenti alla circolazione stradale, per le quali si rende necessario fornire, in modo tempestivo, un indirizzo operativo che possa garantire la loro corretta ed uniforme applicazione.

A tal proposito, l’art. 92, comma 4, del DL ha previsto la possibilità di circolare sino al 31 ottobre 2020 per tutti i veicoli che devono essere sottoposti a visita e prova (artt. 75 e 78 CdS), nonché a revisione (art. 80 del CdS) entro il 31 luglio 2020. Inoltre, l’art. 104 del DL ha prorogato la scadenza di validità ad ogni effetto, sino al 31 agosto 2020, dei documenti di riconoscimento e di identità già scaduti alla data di entrata in vigore del DL ovvero in scadenza fino al 31 agosto 2020. Per quanto concerne gli attestati e permessi, l’art. 103, comma 2, del DL ha prorogato la validità sino al 15 giugno 2020 dei certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati che abbiano scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020.

Per le sanzioni al Codice della Strada, l’art. 108, comma 2, del Dl ha previsto, in via del tutto eccezionale e transitoria, che, nel lasso temporale compreso tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020, è possibile effettuare il pagamento delle sanzioni con importo scontato del 30% entro trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione.

 Infine, l’art. 125 del DL, che si occupa della proroga dei termini nel settore assicurativo, non ha previsto alcuna sospensione del pagamento dei premi per le assicurazioni RC per veicolo a motore. Tuttavia, fino alla data del 31 luglio 2020, è portato a 30 giorni il periodo entro cui l’impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo in assenza di rinnovo o stipula di nuova polizza. In conclusione, il Direttore Genarle invita le Prefetture a voler estendere il contenuto della missiva ai Corpi o Sevizi di Polizia Municipale o Provinciale.

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