Napoli, 3 Gennaio – «Ho formalizzato le mie dimissioni da sindaco della Città di Portici prima della nomina ad assessore regionale». Lo chiarisce, in una nota, il neo assessore regionale Enzo Cuomo, intervenendo sulle polemiche sollevate in merito ai tempi e alle modalità della sua uscita da Palazzo Campitelli dopo la designazione nella Giunta regionale.

Secondo Cuomo, la nomina ricevuta «risulta assolutamente in linea con lo spirito ed il tenore del quadro normativo di riferimento». L’assessore ricostruisce il contesto giuridico, distinguendo tra cause di ineleggibilità e situazioni di incompatibilità. Le prime, spiega, «sono volte ad impedire che un candidato possa influenzare gli elettori in forza di una posizione ricoperta prima del voto», mentre la fattispecie disciplinata dall’articolo 50, comma 3, dello Statuto campano mira a evitare che possano essere nominati assessori regionali soggetti che, al momento della nomina, ricoprano altre cariche istituzionali.

Per questo motivo, prosegue Cuomo, «non appena ricevuta la notizia della designazione ad assessore regionale dalla Segreteria regionale del Pd e la successiva comunicazione dal presidente Fico della predisposizione del decreto di nomina, ho immediatamente rassegnato formalmente le mie dimissioni dalla carica di sindaco». Dimissioni accompagnate anche dalla rinuncia alla facoltà di ritirarle entro venti giorni, come previsto dall’articolo 58, comma 3, del Testo unico degli enti locali.

Una scelta che, secondo il neo assessore, rappresenta «una chiara manifestazione di volontà volta a rimuovere ogni residuo elemento di incompatibilità», pur in assenza di una previsione esplicita nella norma. Cuomo sottolinea inoltre che il periodo dei venti giorni non comporta il mantenimento delle prerogative da sindaco: «La gestione ordinaria resta affidata al vicesindaco e alla Giunta, che conservano integri i propri poteri».

Infine, Cuomo richiama il quadro statutario regionale, evidenziando come lo Statuto campano non stabilisca un termine preciso entro cui debba cessare la causa di incompatibilità. In tale “vuoto normativo”, spiega, trova applicazione la legge n. 165 del 2004, che prevede un termine non superiore a trenta giorni per esercitare l’opzione necessaria a rimuovere l’incompatibilità. «È la stessa norma – conclude – di cui si sta avvalendo l’onorevole Cirielli, che non ha ancora optato tra la carica di consigliere regionale e quella di deputato della Repubblica».

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