Politica

Reddito di Cittadinanza: chi lo percepisce è obbligato a svolgere lavori di pubblica utilità per il proprio Comune

Napoli, 19 Maggio – Dopo tante critiche sul il reddito di cittadinanza voluto e difeso ardentemente dal Movimento 5 Stelle, peraltro molto difficile da ottenere per le tante condizioni previste dalla norma, il Ministero del Lavoro con decreto del 22 ottobre 2020, ha obbligato il beneficiario dello stesso a svolgere lavori di pubblica utilità presso il Comune di residenza.

Queste le parole del Ministro Catalfo: “E’ un atto importante nel percorso di costruzione di un moderno sistema di welfare state che rinsalda il patto tra Stato e cittadino. Con questo atto i Comuni interessati avranno la possibilità di avviare la progettazione e definire le attività che i beneficiari del Reddito andranno a svolgere. Il Comune è il titolare dei Progetti Utili alla Comunità e può avvalersi della collaborazione di enti del Terzo settore o di altri enti pubblici. I PUC possono essere svolti in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, contribuendo alla costruzione di una comunità migliore”.

Per continuare a percepire l’importo derivato dalla norma suddetta, i beneficiari dovranno quindi svolgere anche lavori di pubblica utilità nel comune di residenza. I cosiddetti PUC, cioè i Progetti Utili alla Collettività, sono progetti a titolarità dei comuni, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, a cui il beneficiario del reddito di cittadinanza è tenuto ad offrire la propria disponibilità ai sensi dell’articolo 4, comma 15, del decreto-legge numero 4 del 2019.

 Il Decreto del Ministro del Lavoro, che ha stabilito i dettagli, tempi e modalità di svolgimento, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 gennaio 2020. Per quanto concernono tempi e modalità, l’articolo 2 del testo così riporta: I PUC comportano, per il soggetto obbligato, un impegno compatibile con le altre attività dallo stesso svolte e in ogni caso non inferiore ad otto ore settimanali, fino ad un massimo di sedici ore settimanali, previo accordo tra le parti. La programmazione delle otto ore settimanali può essere sviluppata sia su uno o più giorni della settimana sia su uno o più periodi del mese, fermo restando l’obbligo del totale delle ore previste nel mese, compresa la possibilità di un eventuale recupero delle ore perse nel mese di riferimento. L’applicazione della flessibilità prevista dal presente comma non può essere contemplata nelle situazioni di ampliamento dell’impegno oltre le otto ore settimanali, a seguito di accordi tra il beneficiario ed i servizi. In tali casi devono essere svolte settimanalmente il complesso delle ore concordate.”. I Comuni, infine, dovranno istituire un registro dei partecipanti al PUC, in cui registrare le presenze giornaliere dei lavoratori beneficiari del reddito, con orario di inizio e fine dell’attività.

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