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Marigliano, Ordinanza di Carnevale: chiusura della Villa Comunale e Sospensione didattica in presenza per il giorno 15 febbraio

Marigliano, 12 Febbraio – Arriva l’ordinanza del Sindaco di Marigliano Giuseppe Jossa che dispone la chiusura della Villa Comunale e la sospensione della didattica in presenza per il giorno 15 febbraio presso tutti gli istituti scolastici di Marigliano.

IL SINDACO

VISTI:

  • la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 30 aprile 2021;

  • il d.l. 25 marzo 2020, n. 19, conv. dalla L. 22 marzo 2020, n. 35, che al fine di contrastare l’epidemia Covid-19, secondo principi di  adeguatezza  e  proporzionalità  al rischio effettivamente presente su specifiche  parti  del  territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, autorizza l’adozione di misure di sicurezza tra le quali:
  • la chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree da gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici (art. 1, comma 2, lett. b);
  • la limitazione e il divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico (art. 1, comma 2, lett. f);
  • la limitazione e la sospensione di manifestazioni o  iniziative  di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di  riunione  o  di assembramento  in  luogo  pubblico  o  privato,  anche  di  carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso (art. 1, comma 2, lett. g);
  • la sospensione dei  servizi  educativi  per  l’infanzia  di  cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche delle scuole di ogni  ordine  e  grado,  ferma  la  possibilità   del   loro svolgimento di attività in modalità a distanza (art. 1, comma 2, lett. p);

riconoscendo in ogni caso alle autorità sanitarie i poteri esercitabili in base alla legislazione previgente (art.3, comma 3);

  • il d.l. 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla L. 14 luglio 2020, n. 74, con particolare alle sue seguenti disposizioni:
  • 1, comma 8, a norma del quale «E’ vietato l’assembramento di  persone  in  luoghi  pubblici  o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo  e  fieristico,  nonché  ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico,  si   svolgono,   ove   ritenuto   possibile   sulla   base dell’andamento dei dati epidemiologici, con  le  modalità  stabilite con  i  provvedimenti  adottati  ai   sensi   dell’articolo   2   del decreto-legge n. 19 del 2020»;
  • 1, comma 9, a norma del quale «Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro»;
  • il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 2020, n. 124;
  • il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159;
  • il D.L. 19 dicembre 2020, n. 172, convertito con modificazioni dalla L. 29 gennaio 2021, n. 6, con particolare riferimento al suo art. 1-quater recante disposizioni per favorire la “progressiva ripresa dell’attività scolastica in presenza”;
  • il D.L. 14 gennaio 2021, n. 2;
  • il DPCM 14 gennaio 2021 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”», con particolare riferimento alle sue seguenti disposizioni le quali sono efficaci fino al 5 marzo 2021 per effetto del suo art. 14, comma 1:

  • 1, comma 3, a norma del quale «Dalle ore 22,00 alle  ore  5,00  del  giorno  successivo  sono consentiti esclusivamente  gli  spostamenti  motivati  da  comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E’ in ogni caso fortemente  raccomandato,  per  la  restante parte della giornata,  di  non  spostarsi,  con  mezzi  di  trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di  salute,  per  situazioni  di  necessità  o  per  svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi»;

  • 1, comma 4, a norma del quale «Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di  assembramento,  può  essere  disposta  per  tutta  la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private»;

  • 1, comma 10, lett. b), a norma del quale «l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville  e  ai  giardini pubblici  è  condizionato  al  rigoroso  rispetto  del  divieto   di assembramento  di  cui  all’art.  1,  comma  8,  primo  periodo,  del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni, dalla legge  14  luglio  2020,  n.  74,  nonché  della  distanza  di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito  l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre  persone  abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree  gioco  all’interno  di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere  attività  ludica  o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8»;

  • l’art. 1, comma 10, lett. i), a norma del quale «lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell’art. 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773»;

  • l’art. 1, comma 10, lett. m), a norma del quale «sono sospesi  gli  spettacoli  aperti  al  pubblico  in  sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e  in  altri  spazi anche all’aperto»;

  • l’art. 1, comma 10, lett. n), a norma del quale «restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto  o  al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.  Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo  che  per  esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.  Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi»;

  • l’art. 1, comma 10, lett. s), a norma del quale «le istituzioni  scolastiche  secondarie  di  secondo grado adottano forme flessibili   nell’organizzazione    dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del  decreto  del  Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che a decorrere dal 18 gennaio 2021, almeno al 50 per cento e fino a un massimo del  75  per cento della popolazione studentesca delle  predette  istituzioni  sia garantita  l’attività didattica  in    La restante parte dell’attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza.  Resta sempre garantita la possibilità  di  svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso  di  laboratori  o per  mantenere  una  relazione  educativa  che  realizzi  l’effettiva inclusione scolastica degli alunni  con  disabilità  e  con  bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del  Ministro dell’istruzione n.  89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n.  134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. L’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza. E’ obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina»;

  • l’art. 50 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, a norma del quale « In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali. 6. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma»;

 

  • la L. 23/12/1978, n. 833 recante “Istituzione del Servizio sanitario nazionale” e, particolare, l’art. 32, comma 3, che attribuisce al Sindaco il potere di adottare ordinanze di carattere contingibile ed urgente con efficacia estesa al territorio comunale;

CONSIDERATO che l’approssimarsi dei festeggiamenti tradizionalmente legati alla ricorrenza di San Valentino (14 febbraio) e del Carnevale può contribuire ad aggravare uno scenario di ripresa del numero dei contagi già evincibile dall’innalzamento della curva dei contagi, specie tra le fasce più giovani della popolazione di Marigliano;

RITENUTO che tali criticità si innestano in un contesto regionale per il quale già si delinea in modo marcato un sensibile incremento del rischio epidemiologico e che lo stesso Presidente della Regione Campania, nella conferenza stampa tenuta in data 11 febbraio 2021, valuta pericoloso in termini di aumento del rischio di incremento dei contagi determinato da possibili assembramenti correlati alle predette festività;

RICHIAMATA la Relazione dell’Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione  dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 del 9 febbraio 2021, dalla quale si rileva un sensibile incremento attuale dell’incidenza del virus, specie per le fasce d’età giovanili, associato ad una previsione di deciso aumento del numero dei positivi nei prossimi giorni;

RICHIAMATA la comunicazione del 9 febbraio 2021 dell’Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 del 9 febbraio 2021, nel quale si legge testualmente quanto segue: «L’Unità di Crisi della Regione Campania, riunita per esaminare l’evoluzione dei contagi in relazione al mondo della scuola, valutato il costante e crescente aumento dei casi registrati in tutte le fasce d’età, invierà a tutti i Prefetti e ai Sindaci il grave quadro epidemiologico regionale registrato, in termini generali, nonché in ambito scolastico, affinché si valuti per ogni singola realtà locale il necessario passaggio alla didattica a distanza fino alla fine del mese di febbraio»;

RITENUTO dunque che, a tutela della salute pubblica, nelle more dell’adozione di provvedimenti da parte dei livelli di governo sovraordinati, sia necessario intervenire con urgenza e tempestività al fine di evitare ulteriori occasioni di contagio derivanti da assembramenti nei luoghi pubblici e privati, anche determinati dall’accesso agli istituti scolastici, per lo svolgimento della didattica in presenza presso le scuole del territorio comunale, a ridosso del periodo carnevalesco;

RILEVATO che, a causa del focolaio della malattia registratosi presso il Corpo di P.M., che ha colpito undici agenti e costretto alla quarantena altri otto, sono disponibili unicamente sei unità di personale compreso il Comandant e pertanto non è possibile assicurare il maggior livello di controllo e vigilanza richiesto nei prossimi giorni tanto per gli accessi agli istituti scolastici, quanto per evitare gli assembramenti in strada e nelle piazze cittadine;

CONSIDERATO che la garanzia del diritto allo studio e alla socializzazione dei minori può essere elisa tanto dal perdurare della sospensione dell’attività didattica in presenza, quanto dall’incremento del tasso di positività o del numero delle classi e dei soggetti in quarantena, e che a tal fine si ritiene proporzionato, come espressione di una equilibrata ponderazione tra tutti i diritti coinvolti,  disporsi per la breve concomitanza della ricorrenza del Carnevale, e dunque per il solo giorno di lunedì, la sospensione dell’attività didattica in presenza, tenuto conto che per il giorno di martedì 16 marzo il calendario scolastico regionale prevede un giorno di chiusura delle scuole e rimettendo all’autonomia degli istituti la definizione delle modalità di svolgimento delle lezioni mediante collegamento telematico;

DATO atto che la Villa Comunale è il tradizionale luogo di ritrovo dei Mariglianesi per festeggiare il Carnevale e che al suo interno, ricorrendo la predetta situazione di contingente indisponibilità di una adeguata forza di Polizia Municipale disponibile, non è possibile garantire il distanziamento sociale;

ORDINA

  • la chiusura della Villa Comunale per i giorni dal 13 al 16 febbraio 2021;

  • la sospensione per il giorno 15 febbraio 2021 delle attività didattiche in presenza presso tutti gli istituti scolastici, pubblici e privati, di Marigliano;

RICHIAMA

  • all’osservanza delle vigenti disposizioni che vietano:

  1. le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, anche privato [art. 1, comma 10, lett. n) DPCM 14 gennaio 2021];

  1. lo svolgimento di manifestazioni pubbliche diverse da quelle in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell’art. 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 [art. 1, comma 10, lett. i) DPCM 14 gennaio 2021];

  1. dalle ore 22,00  alle  ore  5,00  del  giorno  successivo  gli  spostamenti  non motivati  da  comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute [art. 1, comma 3, DPCM 14 gennaio 2021];

  1. il mancato mantenimento della distanza interpersonale di un metro e il non utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche nei luoghi all’aperto, secondo quanto prescritto dai commi 1 e 2 dell’art. 1 del DPCM 14 gennaio 2021;

AVVERTE

 

che le violazioni delle presenti disposizioni comportano l’applicazione dell’art. 4 co. 1 del D.L. n. 19/2020, convertito con modificazioni in Legge n. 35/2020.

MANDA

 

la presente Ordinanza, per le valutazioni in ordine alla rilevanza del fenomeno fronteggiato, tenuto conto dell’andamento epidemiologico del virus COVID-19 a:

  • ai Dirigenti scolastici del territorio del Comune di Marigliano,
  • al Responsabile del Servizio pubblica Istruzione,
  • al Responsabile del Settore LL.PP.,
  • all’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania,
  • alla Prefettura di Napoli e tutti gli organi di Polizia presenti sul territorio;
  • al Presidente della Giunta Regionale Campania;
  • al Presidente della Città Metropolitana di Napoli;
  • al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL distretto Napoli SUD3;
  • alla Polizia Municipale di Marigliano per la verifica di ottemperanza e per la puntuale esecuzione.

COMUNICA

che il presente provvedimento diventa efficace con la pubblicazione all’albo pretorio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di affissione all’albo pretorio o dalla successiva data di notifica o, in alternativa, nel termine di 120 giorni, decorrenti dalla medesima data, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Marigliano, 12 febbraio 2021

IL SINDACO

Avv. Giuseppe Iossa

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