Napoli, 30 Luglio – La certificazione rappresenta uno degli atti più rilevanti e ricorrenti nell’attività clinica quotidiana. Essa costituisce un fondamentale strumento di comunicazione tra medico, paziente e società, volto a documentare situazioni cliniche con valore giuridico e sociale.
Per questo motivo, redigere un certificato non è un atto meramente burocratico, ma comporta un importante carico di responsabilità professionale, deontologica e giuridica.
Il certificato medico può essere assimilato a una testimonianza scritta, soggetta:
- al segreto professionale;
- all’obbligo di veridicità;
- al rispetto delle competenze cliniche del redattore.
Il documento deve riportare fatti di natura tecnica clinicamente accertati personalmente dal medico, nell’ambito della propria attività professionale.
Affinché il certificato sia valido e abbia efficacia probatoria, deve contenere:
- Scrittura indelebile, manuale o meccanica;
- Sottoscrizione del medico con generalità e qualifica;
- Destinatario esplicitamente indicato;
- Data e luogo di redazione.
Quali sono le caratteristiche fondamentali di una certificazione medico legale?
➤ Veridicità
Riguarda la corrispondenza tra quanto descritto e quanto clinicamente accertato, non solo in termini di diagnosi, ma anche di:
- identità del paziente;
- data e contesto della certificazione;
- firma e riferimenti del redattore.
➤ Chiarezza
Il certificato deve essere comprensibile da chiunque, anche da soggetti non esperti in medicina, al fine di evitare fraintendimenti o interpretazioni errate del contenuto.
➤ Completezza
Una certificazione è completa quando documenta tutti gli elementi clinicamente e giuridicamente rilevanti, tra cui eventuali esami strumentali, radiografici e terapie effettuate.
In particolare, nei casi di trauma o lesione, la presenza di accertamenti diagnostici oggettivi rafforza la veridicità dell’atto e ne consolida il valore probatorio in ambito medico-legale.
In ambito medico-legale, specie nei casi di lesioni da sinistro stradale o altri eventi traumatici, è fondamentale che il certificato:
- includa diagnosi, prognosi e piano terapeutico;
- riporti, se possibile, accertamenti strumentali, referti e interventi clinici effettuati;
- sia accompagnato, nei casi di accesso in Pronto Soccorso, da una adeguata identificazione documentale del paziente, utile per prevenire frodi o ambiguità anagrafiche;
- venga accompagnato da una ricevuta fiscale di avvenuto pagamento da parte del paziente, così come auspicato dalle recenti sentenze di Cassazione.
Rischi connessi a una certificazione carente
Un certificato privo di riferimenti terapeutici o diagnostici può risultare incompleto e non conferire adeguato valore probante alla prognosi indicata. Questo può esporre il medico a:
- contestazioni civili e penali;
- rischi deontologici in caso di omissioni rilevanti;
- ridotta tutela del paziente nella gestione del danno subito.
L’art. 481 del Codice Penale punisce la falsità ideologica in certificati, quando un professionista sanitario attesta come veri fatti non rispondenti alla realtà:
“Chiunque, nell’esercizio di una professione sanitaria o forense o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a 3 anni o con la multa.”
Il medico, in qualità di pubblico ufficiale, è tenuto a un livello di responsabilità ancora maggiore, ai sensi dell’art. 480 c.p. (falsità ideologica del pubblico ufficiale in certificati).
Nel territorio della Regione Campania, si registra da anni un elevato tasso di truffe assicurative, spesso riconducibili a certificazioni ambigue, superficiali o strumentalizzate, il che comporta danno alla collettività.
In tale contesto, è fondamentale che:
- le certificazioni medico-legali siano sempre suffragate da evidenze cliniche obiettive, tra cui esami strumentali, immagini radiologiche e referti;
- si promuova una maggiore trasparenza del sistema peritale presso i Tribunali, attraverso una rotazione più frequente dei CTU (Consulenti Tecnici d’Ufficio), per ridurre il rischio di conflitti di interesse e garantire l’indipendenza delle valutazioni.
Come stabilito dall’art. 1 del Codice di Deontologia Medica, il medico è chiamato a esercitare la propria attività:
“…secondo scienza, coscienza e nel rispetto dei principi etici e giuridici, in ogni contesto e stato giuridico.”
È nell’interesse della professione medica rafforzare il rigore nella redazione dei certificati, non solo per tutelare il paziente, ma anche per preservare la credibilità del medico certificatore e della categoria tutta.
La certificazione medica è un atto clinico, tecnico e deontologico, che richiede rigore, consapevolezza e responsabilità.
Redigere un certificato completo, oggettivo, veritiero e ben documentato significa:
- tutelare il paziente;
- fornire garanzie al sistema giuridico e assicurativo;
- proteggere il medico da rischi professionali e legali.
Promuovere la cultura della corretta certificazione significa difendere la dignità della professione medica, in particolare in quei contesti — come la Campania — dove il carico del contenzioso e delle frodi richiede una risposta rigorosa e sistemica.
- Responsabilità del medico nella redazione di certificazioni false
Natura della responsabilità
- Responsabilità civile: Il medico che redige una certificazione falsa risponde civilmente per i danni causati sia al paziente, sia a terzi (come le assicurazioni), in base alle comuni regole della responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.) e, in certi casi, anche contrattuale se esiste un rapporto diretto con il paziente (“La colpa medica si sostanzia nell’inosservanza delle regole generali di diligenza, prudenza e perizia, che devono connotare lo svolgimento dell’attività sanitaria nell’ottica della più efficace assistenza a tutela della salute del paziente, oltre che delle specifiche regole di condotta proprie del settore di appartenenza […]. La violazione della diligenza, quale condotta obiettivamente dovuta, ha le sue conseguenze in termini di responsabilità civile (anche) extracontrattuale e obbliga al risarcimento dei danni derivanti dall’evento causalmente ascrivibile alla condotta negligente, e pertanto illecita.”) 14.
- Responsabilità penale: Redigere una certificazione falsa integra il reato di falso ideologico in atto pubblico (art. 479 c.p.) quando la certificazione assume valore di atto pubblico, come nel caso della cartella clinica o della scheda di dimissione ospedaliera (SDO), anche se rilasciata da medico di una struttura privata convenzionata (“La scheda di dimissione ospedaliera (SDO) costituisce atto pubblico e, in quanto tale, le eventuali falsità in essa contenute integrano il delitto di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.). […] Integra, pertanto, il reato di falso ideologico la compilazione con indicazioni non veritiere di una SDO, anche per la sua valenza non meramente ricognitiva, ma di attestazione […] degli elementi necessari per la richiesta di rimborso (con attribuzione dei relativi codici) e altresì funzionale alla corretta applicazione dei ‘diagnosis related group’ (DRG)…”) 15.
- Responsabilità disciplinare: Oltre alle responsabilità sopra esposte, il medico può essere sottoposto a procedimenti disciplinari da parte dell’Ordine professionale, con sanzioni che vanno dall’ammonizione alla radiazione (“La responsabilità medica comporta obblighi di diligenza e veridicità nella redazione di certificati, con responsabilità civile, penale e disciplinare per errori od omissioni.”) 16.
- Conseguenze per il paziente e per le assicurazioni
Conseguenze per il paziente
- Perdita del diritto all’indennizzo: Se il paziente utilizza una certificazione falsa per ottenere una prestazione assicurativa, perde il diritto all’indennizzo e può essere perseguito per truffa assicurativa (“L’assicurato perde il diritto all’indennizzo non perché ha previsto il sinistro senza dirlo, ma perché ha taciuto una causa potenziale di aggravamento del rischio. La maggiore o minore prevedibilità che la circostanza sottaciuta possa causare un sinistro può rilevare esclusivamente sul piano della colpa dell’assicurato, non sul piano dell’incidenza del silenzio sul rischio, e quindi sul consenso dell’assicuratore alla stipula (Cass. 18 luglio 2023 n. 20997).”) 17, 18.
- Possibile azione di rivalsa: L’assicurazione, una volta scoperta la falsità, può agire in rivalsa contro il beneficiario e/o il medico, per il recupero di quanto indebitamente pagato o per i danni subiti (“L’assicuratore può domandare l’annullamento del contratto, con dichiarazione rivolta all’assicurato, entro il termine di 3 mesi dall’avvenuta conoscenza della realtà delle cose, a pena di decadenza del diritto all’azione. […] L’annullamento del contratto o la perdita dell’indennizzo dipendono non da un errore di previsione, ma da un errore di informazione.”) 18, 17.
Conseguenze per le assicurazioni
- Annullamento o recesso dal contratto: In caso di dichiarazioni false o reticenti rese con dolo o colpa grave, l’assicuratore può annullare il contratto, rifiutare il pagamento dell’indennizzo, e addirittura opporre l’annullamento a richieste di risarcimento (“Se l’assicurato ha fatto dichiarazioni non vere o reticenti con dolo o colpa grave l’assicuratore può chiedere l’annullamento del contratto (Cass. 22 marzo 2013 n. 7273, Cass. 30 novembre 2011 n. 25582).”) 18, 17, 19.
- Effetti retroattivi e termini: L’annullamento del contratto ha effetto retroattivo dalla data di conclusione; l’azione va esercitata entro tre mesi dalla scoperta della falsità, mentre il diritto di agire in giudizio si prescrive in cinque anni (“Una volta espressa all’assicurato la volontà di agire in giudizio l’azione di annullamento può essere proposta entro 5 anni (art. 1442 c.c.). Gli effetti dell’annullamento retroagiscono alla data di conclusione del contratto…”) 18, 17.
- Profili penalistici: falso ideologico e truffa assicurativa
Falso ideologico
- Definizione e casi tipici: La redazione di certificazioni sanitarie false da parte di pubblico ufficiale (il medico, in tale veste) integra il reato di falso ideologico in atto pubblico (art. 479 c.p.) (“La scheda di dimissione ospedaliera (SDO) costituisce atto pubblico e, in quanto tale, le eventuali falsità in essa contenute integrano il delitto di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.).”) 15.
- Esempi pratici:
- Attestare falsamente una diagnosi, un intervento o una procedura non eseguita (“Integra, pertanto, il reato di falso ideologico la compilazione con indicazioni non veritiere di una SDO… Ad esempio: — l’ipotizzata falsità riguarda l’attestazione di sussistenza dei requisiti legittimanti il rimborso dei ricoveri per le prestazioni effettuate apponendo su ciascuna SDO codici non corrispondenti all’effettiva patologia e alla conseguente terapia somministrata…”) 15.
- Falsificare la cartella clinica o referti medici per finalità fraudolente (“In caso di incompleta attestazione in cartella clinica da parte del medico/pubblico ufficiale, il silenzio mantenuto su un determinato dato, concomitante al fatto regolarmente attestato, integra reticenza priva di rilevanza penale soltanto se detta incompletezza non incide sull’esistenza del documento e non abbia efficacia lesiva della funzione probatoria dell’atto, in relazione allo specifico contenuto per cui esso è stato formato. […] significativa omissione per mancata menzione in cartella clinica, nel descrivere l’intervento di amniocentesi, dell’effettuazione di un primo prelievo risultato ematico (Cass. pen. 17 maggio 2005 n. 22694).”) 20.
Truffa assicurativa
- Responsabilità penale del paziente e del medico: Se la certificazione falsa viene usata per ottenere un indebito vantaggio nei confronti della compagnia assicuratrice, si configura anche il reato di truffa aggravata ai danni dell’assicurazione, punibile sia per chi redige sia per chi utilizza il documento falso (“L’assicurato perde il diritto all’indennizzo non perché ha previsto il sinistro senza dirlo, ma perché ha taciuto una causa potenziale di aggravamento del rischio. […] La maggiore o minore prevedibilità che la circostanza sottaciuta possa causare un sinistro può rilevare esclusivamente sul piano della colpa dell’assicurato, non sul piano dell’incidenza del silenzio sul rischio, e quindi sul consenso dell’assicuratore alla stipula (Cass. 18 luglio 2023 n. 20997).”) 17, 18.
- Tutele previste e strumenti di contrasto
- Regimi probatori e valore delle certificazioni: Le attestazioni contenute in una cartella clinica hanno natura di certificazione amministrativa e valore di atto pubblico di fede privilegiata solo per le attività espletate, mentre valutazioni e diagnosi non hanno valore probatorio privilegiato (“Le attestazioni contenute in una cartella clinica, redatta da un’azienda ospedaliera pubblica, o da un ente convenzionato con il servizio sanitario pubblico, hanno dunque natura di certificazione amministrativa, cui è applicabile lo speciale regime dell’atto pubblico di fede privilegiata (di cui agli artt. 2699 e s. c.c.), per quanto attiene alle sole trascrizioni delle attività espletate nel corso di una terapia o di un intervento […]”) 21, 22.
- Obblighi di veridicità e diligenza: Il medico è tenuto a rispettare obblighi di diligenza, perizia e prudenza nella redazione dei documenti sanitari; la violazione di tali obblighi costituisce fonte di responsabilità a vari livelli (“La colpa medica si sostanzia nell’inosservanza delle regole generali di diligenza, prudenza e perizia, che devono connotare lo svolgimento dell’attività sanitaria nell’ottica della più efficace assistenza a tutela della salute del paziente, oltre che delle specifiche regole di condotta proprie del settore di appartenenza […].”) 14, 23.
- Tabella di sintesi delle conseguenze giuridiche
- Azioni e rimedi delle compagnie assicurative in caso di truffa e dichiarazioni non veritiere
- a) Annullamento del contratto di assicurazione
- L’assicurazione può domandare l’annullamento del contratto quando l’assicurato (beneficiario) abbia fornito dichiarazioni false o reticenti con dolo o colpa grave, ovvero in caso di truffa finalizzata a ottenere l’indennizzo (“Se l’assicurato fornisce informazioni non veritiere o reticenti relative al rischio assicurato, si distinguono due casi a seconda che l’assicurato abbia agito con volontà ossia con dolo o colpa grave oppure con colpa lieve. Se l’assicurato ha fatto dichiarazioni non vere o reticenti con dolo o colpa grave l’assicuratore può chiedere l’annullamento del contratto (Cass. 22 marzo 2013 n. 7273, Cass. 30 novembre 2011 n. 25582)”) 25, (“Se l’assicurato ha reso dichiarazioni non veritiere o reticenti con dolo o colpa grave l’assicuratore può chiedere l’annullamento del contratto (Cass. 22 marzo 2013 n. 7273, Cass. 30 novembre 2011 n. 25582)”) 26.
- Il termine per l’azione di annullamento è di 3 mesi dalla scoperta della falsità, con effetto retroattivo (“L’assicuratore può domandare l’annullamento del contratto, con dichiarazione rivolta all’assicurato, entro il termine di 3 mesi dall’avvenuta conoscenza della realtà delle cose, a pena di decadenza del diritto all’azione. Tale termine non opera se il danno si verifica prima che sia decorso il termine o prima che l’assicuratore sia venuto a conoscenza della dichiarazione inesatta o reticente […] Una volta espressa all’assicurato la volontà di agire in giudizio l’azione di annullamento può essere proposta entro 5 anni (art. 1442 c.c.)”) 25.
- b) Perdita o riduzione dell’indennizzo
- L’assicurato perde il diritto all’indennizzo se la dichiarazione falsa o reticente ha inciso sul rischio assicurato; se la falsità è frutto di colpa lieve, l’assicuratore può recedere dal contratto e, in caso di sinistro già avvenuto, l’indennizzo è ridotto proporzionalmente (“Nel caso di dichiarazioni non veritiere o reticenti fatte con colpa lieve, il contratto non è annullabile, ma l’assicuratore può recedere dal contratto, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, a pena di decadenza (art. 1893 c.c.). Tale termine non opera se la conoscenza è avvenuta dopo che si è verificato il danno. La dichiarazione produce effetto solo dal momento in cui perviene all’assicurato: non ha quindi efficacia retroattiva. Se il danno si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore o prima della scadenza dei 3 mesi per effettuare la dichiarazione, l’indennizzo è dovuto ma è ridotto in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose”) 25.
- c) Responsabilità penale e azione di rivalsa
- In presenza di certificazione falsa, la compagnia può sporgere denuncia penale per truffa. Se il sinistro è stato liquidato sulla base di una certificazione falsa, la compagnia può agire in rivalsa contro il beneficiario e il medico responsabile per il recupero delle somme indebitamente pagate (“La reticenza dell’assicurato deve essere determinante e tale per cui l’assicuratore, se avesse conosciuto il vero stato delle cose, non avrebbe concluso il contratto o non lo avrebbe concluso alle medesime condizioni (Cass. 10 giugno 2015 n. 12086, Cass. 10 novembre 2009 n. 23742, Cass. 29 marzo 2006 n. 7245, Cass. 17 dicembre 2004 n. 23504)”) 26.
- d) Strumenti di tutela e valutazione del rischio
- Le assicurazioni possono sospendere il pagamento dell’indennizzo in presenza di fondati sospetti e richiedere all’assicurato tutta la documentazione probatoria, tra cui perizie, denunce e certificazioni sanitarie, valutando autonomamente la veridicità degli atti (“Spesso la polizza richiede all’assicurato di fornire tutta la documentazione relativa al sinistro (perizie, denunce, ecc.): deve cioè dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui chiede il risarcimento (Cass. 17 maggio 1997 n. 4426). La documentazione è quindi valutata dall’assicuratore”) 27.
- Conclusione e applicazione al caso concreto
Nel caso di certificazione medica falsa, il medico è soggetto a procedimento penale per falso ideologico, a procedimento disciplinare dinanzi all’Ordine e a responsabilità civile per danni causati (“La scheda di dimissione ospedaliera (SDO) costituisce atto pubblico e, in quanto tale, le eventuali falsità in essa contenute integrano il delitto di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.)”) 24. La compagnia assicurativa può agire per l’annullamento del contratto, per la perdita o riduzione dell’indennizzo e per la rivalsa delle somme eventualmente pagate, oltre a sporgere denuncia per truffa. Le dichiarazioni false o reticenti da parte dell’assicurato, soprattutto se rese con dolo o colpa grave, legittimano l’assicurazione ad agire sia in sede civile che penale, tutelando così i propri diritti patrimoniali (“Se l’assicurato fornisce informazioni non veritiere o reticenti relative al rischio assicurato, si distinguono due casi a seconda che l’assicurato abbia agito con volontà ossia con dolo o colpa grave oppure con colpa lieve. Se l’assicurato ha fatto dichiarazioni non vere o reticenti con dolo o colpa grave l’assicuratore può chiedere l’annullamento del contratto”) 25, (“Se l’assicurato ha reso dichiarazioni non veritiere o reticenti con dolo o colpa grave l’assicuratore può chiedere l’annullamento del contratto”) 26, (“Spesso la polizza richiede all’assicurato di fornire tutta la documentazione relativa al sinistro (perizie, denunce, ecc.): deve cioè dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui chiede il risarcimento”) 27.
Dott Antonio Marsiglia, Odontoiatra
Avv. Riccardo Vizzino Avvocato, Responsabile nazionale di Civicrazia contro le truffe
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